Sanzioni, conseguenze e termini
In questo articolo
Tre livelli di rischio, di peso molto diverso. Quello che pesa di più non è la sanzione, ma la conseguenza che nessuno nota finché non è passato un anno.
Sanzioni pecuniarie
Il D.Lgs. 209/2025 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 7.500 € a 75.000 € per ciascuna violazione – ma le colloca nella sezione sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari (artt. 59-bis – 59-terdecies del Codice del consumo). Quale regime sanzionatorio si applichi alla violazione dell'art. 54-bis nei contratti ordinari su beni e servizi, non lo indichiamo finché non è verificato da giuristi italiani: in un testo di conformità, una cifra sbagliata è peggio di nessuna cifra.
Conseguenze civilistiche
Accanto alle sanzioni, il decreto prevede – nella stessa sezione sui servizi finanziari a distanza – conseguenze sul contratto fino alla nullità: chi ostacola l'esercizio del diritto di recesso, non rimborsa le somme dovute o fornisce informazioni precontrattuali fuorvianti, rischia che il contratto non regga.
Una novità pesa più delle altre: in quel contesto la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, non solo eccepita dal consumatore. Se e in che misura conseguenze analoghe tocchino i contratti ordinari conclusi tramite interfaccia online è una questione da far esaminare – qui non la affermiamo. Non serve comunque che il cliente conosca i propri diritti perché la questione entri nel processo.
Il prolungamento del termine
È la conseguenza che agisce in silenzio. Se il consumatore non è stato correttamente informato sul diritto di recesso, il termine non decorre come dovrebbe: si prolunga di dodici mesi rispetto alla scadenza ordinaria.
Un anno dopo la merce è usata, il fatturato è a bilancio e la stagione è finita. Nessuna diffida, nessun procedimento – solo un reso che arriva quando nessuno se lo aspetta più, e che è legittimo.
Che cosa non affermiamo. Quale autorità sia competente in Italia per la vigilanza sull'art. 54-bis non risulta dalle nostre fonti. In altri Stati membri il modello è quello dell'autorità unica per consumatori e concorrenza – in Francia la DGCCRF, nei Paesi Bassi l'ACM –, ma non lo affermiamo per l'Italia senza una fonte solida. Se questo punto è decisivo per te, fallo accertare.
Se vendi anche fuori dall'Italia
Chi rivolge la propria offerta a consumatori di altri Stati membri risponde anche secondo il diritto di quei paesi. Due esempi documentati:
| Paese | Che cosa si rischia |
|---|---|
| Germania | Diffida da parte dei concorrenti (valore di regola 1.500–10.000 €) e sanzione fino a 50.000 €; termine prolungato fino a 12 mesi e 14 giorni |
| Francia | Sanzione amministrativa della DGCCRF fino a 15.000 € (persona fisica) o 75.000 € (persona giuridica), art. L242-13 Code de la consommation |
Il quadro completo per tutti i 27 Stati membri è nell'articolo di riepilogo in tedesco e in inglese.
Non è consulenza legale. Questo articolo informa in generale e con cura, ma non sostituisce l'esame del tuo caso da parte di un avvocato.